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Piano Casa Regione Lombardia

Giovedì 20 Agosto 2009 00:00

PRECISAZIONI SUL “PIANO CASA” DI REGIONE LOMBARDIA

Firma energetica

Il 19 agosto 2009 il Direttore Generale della DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità ha firmato un decreto, il n° 8554, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n° 36 del 7 settembre 2009, nel quale sono contenute precisazioni rispetto ai requisiti energetici necessari per accedere agli incentivi previsti dalla LR 13/09, il cosiddetto Piano casa di Regione Lombardia.

AMPLIAMENTO VOLUMETRICO FINO AL 20% DELL’ESISTENTE PER EDIFICI MONO E BI FAMILIARI PREVISTO ALL’ART. 3, COMMA 1 DELLA LR 13/09.

Qualora l’edificio esistente sia caratterizzato da un valore di EPH superiore al valore limite fissato dalla normativa regionale per i nuovi edifici, contestualmente all’ampliamento, occorre realizzare, sulla porzione esistente, una serie di interventi di riqualificazione che comportino una riduzione di almeno il 10% dell’EPH. Ovviamente tutti gli interventi, sia di riqualificazione sull’esistente che di ampliamento, devono rispettare le performance energetiche previste dalla DGR VIII/5018 e smi. E’ richiesto al progettista di redigere la relazione tecnica ex lege 10/91 riferita all’intero edificio e compilare una dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato al decreto sopra citato (allegato A), nella quale si attesta la riduzione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale, a cui va allegata una relazione tecnica dettagliata degli interenti previsti sull’esistente.

Nel caso di edifici esistenti che rispettino i valori di EPH limite, non è richiesto alcun intervento sulla porzione di edificio esistente. In questo caso il progettista è tenuto a consegnare in comune la relazione tecnica ex lege 10/91, riferita al solo ampliamento e una dichiarazione nella quale il progettista sottoscrive il rispetto dell’EPH, secondo il modello riportato all’allegato B del decreto.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI PREVISTA ALL’ART. 3, COMMA 3 DELLA LR 13/09.

Il bonus volumetrico del 30% rispetto alla volumetria esistente è concesso qualora il valore di EPH del nuovo edificio sia inferiore di almeno il 30% rispetto ai valori limite fissati dalla DGR VIII/5018 e smi. In questo caso il progettista dovrà consegnare al comune la relazione tecnica e a chiusura dei lavori il proprietario dovrà produrre l’attestato di certificazione energetica della nuova costruzione.