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L'iscrizione all'albo professionale è un requisito per il corso o per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici?

Autore:
p-learning
Aggiunto il:
Lunedì 02 Marzo 2009
Ultima modifica:
Mercoledì 29 Febbraio 2012
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Risposta

L'iscrizione all'albo professionale non è un requisito per seguire il corso

L'iscrizione all'albo professionale non è richiesta nemmeno per l'accesso agli elenchi Regionali di Piemonte e Lombardia

In Piemonte

L'iscrizione all'albo professionale non è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della l.r. 13/2007 e s.m.i. e di quanto esplicitato al paragrafo 3.2 delle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009), in Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica , di seguito denominato elenco regionale.

Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:

  • ingegneri ed architetti , iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
  • geometri , periti , agrotecnici ed agrotecnici laureati , iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;

Successivamente all'avvenuta iscrizione, la struttura regionale competente che si occupa della gestione dell'elenco regionale, provvederà a verificare le dichiarazioni prodotte dagli iscritti, avvalendosi a tal fine della collaborazione degli enti ed organismi previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale anche i seguenti soggetti, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte:
  • laurea in Ingegneria o in Architettura;
  • diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
  • laurea in Scienze Ambientali;
  • laurea in Chimica o in Fisica;
  • laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.

 

In Lombardia

L'iscrizione all'albo professionale non è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici.

Dopo la modifica introdotta dalla Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3 Art. 17 è possibile, non solo seguire il corso, ma anche iscriversi all'elenco certificatori energetici in Regione Lombardia anche per tutti i tecnici che non sono iscritti ll'albo professionale.

Permane solo il vincolo del titolo di studio previsto dalla Norma: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e Agrari, Agronomi, Chimici, Laureati in Scienze e tecnologie ambientali e Forestali, e del superamento dell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione.

La Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3 Art. 17 (Modifiche alla l.r. 24/2006)
comma e) alla fine del comma 3 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole: ', né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica.';
La precedente Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 10 Art. 01 già modificava la l.r. 24/2006
b) alla fine del comma 3 dell'articolo 25 aggiungere il seguente periodo:
L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.';
Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 Art. 25
comma 3) La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.  

 

In Emilia Romagna

L'iscrizione all'albo professionale è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, ma non ai corsi. Ciò significa che ci si può iscrivere all'albo anche dopo aver frequentato il corso e superato l'esame finale.

Al momento di richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti certificatori, il professionista dovrà aver acquisito sia l'attestato di un corso accreditato, sia l'iscrizione al proprio albo professionale. Quindi potrà richiedere l'accreditamento regionale.

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