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L'iscrizione all'albo professionale è un requisito per il corso o per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici?
RispostaL'iscrizione all'albo professionale non è un requisito per seguire il corsoL'iscrizione all'albo professionale non è richiesta nemmeno per l'accesso agli elenchi Regionali di Piemonte e Lombardia In Piemonte L'iscrizione all'albo professionale non è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici.
Successivamente all'avvenuta iscrizione, la struttura regionale competente che si occupa della gestione dell'elenco regionale, provvederà a verificare le dichiarazioni prodotte dagli iscritti, avvalendosi a tal fine della collaborazione degli enti ed organismi previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale anche i seguenti soggetti, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte:
3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.
In LombardiaL'iscrizione all'albo professionale non è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici. Dopo la modifica introdotta dalla Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3 Art. 17 è possibile, non solo seguire il corso, ma anche iscriversi all'elenco certificatori energetici in Regione Lombardia anche per tutti i tecnici che non sono iscritti ll'albo professionale. Permane solo il vincolo del titolo di studio previsto dalla Norma: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e Agrari, Agronomi, Chimici, Laureati in Scienze e tecnologie ambientali e Forestali, e del superamento dell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione. La Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3 Art. 17 (Modifiche alla l.r. 24/2006)
In Emilia RomagnaL'iscrizione all'albo professionale è requisito necessario all'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, ma non ai corsi. Ciò significa che ci si può iscrivere all'albo anche dopo aver frequentato il corso e superato l'esame finale. Al momento di richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti certificatori, il professionista dovrà aver acquisito sia l'attestato di un corso accreditato, sia l'iscrizione al proprio albo professionale. Quindi potrà richiedere l'accreditamento regionale. CategoriaTags di questa voce |






