Energy Manager: una figura professionale sempre più richiesta
La prima norma italiana che ha definito la figura dell’Energy manager fu la legge 308/1982 che ne obbligava la nomina nelle sole realtà industriali con un numero di dipendenti superiore a 1.000 o con consumi energetici annui sopra i 10.000 TEP. In questa legge non venivano definite le mansioni dell’Energy manager.
E’ comunque con la Legge 10/91 che la figura dell’Energy manager si afferma: all’articolo 19 infatti è ribadito l’obbligo di nomina per le industrie con consumi energetici superiori a 1.000 TEP, obbligo che è esteso a tutti i soggetti operanti nel settore civile, terziario e dei trasporti che hanno consumi di energia primaria superiori a 1.000 TEP. Inoltre la norma contiene indicazione, seppur generica, dei compiti che devono essere svolti dall’Energy manager e cioè:
- individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri energetici e degli usi energetici finali.
La figura che viene dunque tratteggiata dalla legge 10/91 è di tipo propositivo, ma non ha responsabilità operative dirette. A causa di ciò, spesso è accaduto che in molte situazioni, pur essendo cogente l’obbligo di nomina, non sia stato incaricato alcun professionista o sia stato investito del ruolo un dipendente impegnato in altre mansioni, magari neppure tecniche.
Il coordinamento degli Energy manager è gestito in Italia dal FIRE – Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia (www.fire-italia.it), che su incarico del Ministero dello Sviluppo economico ne raccoglie annualmente le nomine. Secondo dati diffusi dal FIRE, gli Energy manager nominati nell’anno 2008 sono stati poco più di 2.000, di cui circa il 42% impiegati nel settore produttivo, il 40% nel settore civile e la restante parte nel settore dei trasporti.
Ovviamente la legge 10/91 prevede obbligo di nomina anche per le amministrazioni pubbliche con consumi energetici superiori a 1.000 TEP. Tale obbligo è stato disatteso da parte di diversi enti, dato che il numero di Energy manager nominati nel pubblico sono poco meno di 200 (addirittura solo 4 regioni italiane lo hanno nominato…).
Tuttavia l’evoluzione della normativa nel campo dell’Energy management ci fa credere che a breve ci sarà una inversione di tendenza, dato il ruolo sempre più determinante e propositivo dell’Energy Manager.
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