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Certificati Verdi

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Giovedì 30 Settembre 2010 00:00

Il meccanismo dei certificati verdi (CV)

CV Certificati VerdiUna delle modalità con cui in Italia è incentivata la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è il meccanismo dei certificati verdi, introdotto nel 1999 dal Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n° 79, il cosiddetto Decreto Bersani, e poi riconfermato da diversi provvedimenti (tra cui il D. lgs. 387/03, L. 296/06 – Finanziaria 2007, L. 244/07 – Finanziaria 2008).
Il sistema si basa sul meccanismo “Cap & trade”. La norma fissa una quota di energia da fonte energetica rinnovabile (Cap) che deve essere immessa sul mercato da una serie di soggetti obbligati. Essi possono immettere questa energia in modo diretto oppure acquistando crediti che garantiscono la produzione da energia rinnovabile (Trade).

I certificati verdi, dunque, sono una certificazione attestante l’energia prodotta nel corso di un anno da un produttore di energia da fonti rinnovabili. Essi sono rilasciati dal GSE, su richiesta del produttore, che preventivamente ha qualificato i suoi impianti con il marchio IAFR (impianto a fonti rinnovabili), rilasciato dal GSE stesso. Per ottenere tale qualifica, il produttore che possiede impianti che producono energia elettrica da fonte idroelettrica, eolica, geotermica, solare, da biogas, maremotrice e del moto ondoso presenta una richiesta al GSE, allegando le schede tecniche e progettuali. In questo modo il GSE verifica che gli impianti siano conformi a quanto prescritto dalla legge. La qualificazione può essere richiesta per impianti entrati in esercizio dopo l’aprile 1999, siano essi nuovi, o soggetti a riattivazione, rifacimento o potenziamento.
La durata del periodo di rilascio dei CV varia da 12 a 15 a seconda del periodo di attivazione dell’impianto; ogni singolo certificato ha una validità di 3 anni.
I soggetti obbligati individuati dalla norma sono i produttori e gli importatori da fonti fossili che devono immettere sul mercato energia da fonti rinnovabili in quantità pari a una percentuale fissata dalla norma sulla quota d’obbligo (il 2% iniziale è salito al 6,05% del 2010).
La quota d’obbligo è invece calcolata togliendo dal totale della produzione e importazione del singolo operatore, la produzione da FER, da cogenerazione, l’energia per i pompaggi e gli autoconsumi di centrale.
Ciascun operatore calcola il quantitativo di energia che deve essere prodotto da rinnovabili e acquista CV, uno per ogni MWh, o attivando contratto bilaterali oppure operando nella borsa elettrica gestita dal GSE.