Requisiti minimi di prestazione energetica in Regione Lombardia Parte prima - L’INVOLUCRO  Con la pubblicazione della DGR VIII/8745 sul 2° supplemento straordinario del BURL, Regione Lombardia ha fissato le prestazioni energetiche minime che devono essere possedute dai nuovi edifici e da quelli oggetto di ristrutturazione o di ampliamento. Analizziamo quali sono le performance energetiche richieste all’involucro edilizio, riferendoci dunque al punto 5 della DGR VIII/8745.
Al punto 5.1, nel caso di nuove edificazioni, nel caso di ristrutturazioni edilizie, ampliamenti volumetrici, recupero di sottotetti a fini abitativi e nel caso di manutenzione straordinaria è riconfermato l’obbligo per il progettista di effettuare l’analisi termoigrometrica sulle strutture opache oggetto di intervento. La verifica della trasmittanza termica è richiesta sulle strutture oggetto di intervento nei soli casi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente, nei casi di ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente e per le manutenzioni straordinarie. È richiesto che le strutture abbiano una trasmittanza inferiore ai valori limite previsti, che sono gli stessi che il D. lgs. 192/05 fissa a partire dal 1 gennaio 2010; per la verifica sulle sole strutture opache è prevista una tolleranza del 30% sul limite imposto. Interessante notare che la DGR VIII/8745 ha finalmente chiarito che il limite di trasmittanza da verificare per tutte le chiusure apribile e assimilabili, dunque anche per le porte, è quello riferito alle chiusure trasparenti (2,2 W/m2K per la zona climatica E). Una novità importante è stata introdotta al punto 5.4 della citata deliberazione. Ad eccezioni degli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali o ad attività sportiva, il progettista, per qualsiasi intervento previsto (ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero dei sottotetti a fini abitativi e manutenzione straordinaria) è tenuto a dimostrare l’efficacia dei sistemi schermanti previsti per le componenti trasparenti, verificando che sia ridotta del 70% l’irradiazione solare incidente sulle superfici trasparenti nella stagione estiva e che sia consentito il completo utilizzo degli apporti solari nella stagione invernale. Per gli edifici ubicati in zona climatica D ed E, qualora il valore medio dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di luglio sia superiore a 290 W/m2, è prevista una verifica sulla trasmittanza termica periodica delle strutture opache, che dovrà essere inferiore a 0,20 W/m2K nel caso di strutture opache orizzontali o inclinate e a 0,12 W/m2K nel caso di strutture verticali opache. Solo in quest’ultimo caso la verifica può essere sostituita da una verifica sulla massa superficiale della struttura (che deve essere superiore a 230 kg/m2).
Nella sezione "Normativa" riservata agli utenti registrati è possibile reperire una copia dei provvedimenti normativi. |