Requisiti minimi di prestazione energetica in Regione Lombardia Parte seconda – L’IMPIANTO TERMICO E IL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO Le performance energetiche richieste all’impianto termico nel caso di nuova installazione, ristrutturazione o mera sostituzione del generatore di calore sono state fissate da Regione Lombardia al punto 6 della DGR VIII/8745. Nel dispositivo è ribadito che il progettista è tenuto al rispetto dell’efficienza globale media stagionale in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico e nel caso di sostituzione del generatore di calore:
questo rendimento, che descrive le prestazioni dell’impianto nel suo complesso, deve essere superiore a un valore limite fissato nella delibera (pari a 75 + 3logPn nel caso di impianto alimentato da fluido termovettore liquido). Quando si interviene sull’impianto termico vi è sempre obbligo di produzione dell’attestato di certificazione energetica, ad esclusione del caso di sostituzione di un generatore di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 100 kW. Al punto 6.2 e 6.3 sono indicate una serie di condizioni alternative alla verifica dell’efficienza globale media stagionale nel caso di sostituzione del generatore di calore: in particolare si richiede una verifica sul rendimento termico utile nel caso di generatori a combustione o sul COP nel caso di pompe di calore. Al punto 6.5 è imposto, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico, l’obbligo di realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ricordiamo che questa prescrizione era presente anche nelle precedenti disposizioni di Regione Lombardia, pertanto essa è cogente nei casi previsti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dopo il 20 luglio 2007 (data di entrata in vigore della prima delibera regionale sull’efficienza energetica, la DGR VIII/5018). Al punto 7 della deliberazione ritroviamo l’indicazione dei requisiti di prestazione energetica richiesti al sistema edificio-impianto. Nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, recupero a fini abitativi di sottotetti, ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell’esistente e ristrutturazioni edilizie che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente, è richiesta al progettista la verifica sull’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH) che deve essere inferiore rispetto a valori limite previsti da Regione Lombardia, identici a quelli fissati a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2010. Nel solo caso di ristrutturazione edilizia con che coinvolge più del 25% della superficie disperdente, è prevista la possibilità di verificare semplicemente il rispetto delle trasmittanze termiche sulla parte di edificio oggetto di intervento, senza alcuna maggiorazione dei valori limite. Tutti i calcoli devono essere implementati usando software di calcolo basati sugli algoritmi della procedura di calcolo di Regione Lombardia e tutte le verifiche devono essere riportate nella relazione tecnica ex lege 10/91, il cui schema è riportato all’allegato B.
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