OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER TRANSAZIONI A TITOLO ONEROSO Con il mese di luglio 2009, l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica nel caso di transazione a titolo oneroso non riguarda più solo gli interi edifici, ma anche le singole unità immobiliari. E’ opportuno dunque fare il punto della situazione rispetto a questo tema. Nell’agosto 2008 è stata pubblicata la Legge n° 133 che ha abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 192/05. A seguito dell’abrogazione di quelle parti è venuto meno l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica al’atto di compravendita, anche se resta l’obbligo di redigerlo: comunque l’atto sprovvisto di ACE non è più un atto nullo. La direttiva europea 2002/91 “Energy performance in building” all’articolo7 dice testualmente che l’ACE deve essere messo a disposizione del compratore: in realtà l’abrogazione dei commi sopraelencati non impedisce all’acquirente di conoscere le prestazioni energetiche degli edifici e pertanto la direttiva non è disattesa, anche se il Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs ha dichiarato che tale atto rende tutto più difficile e sarebbe auspicabile un passo indietro che effettivamente non c’è stato. La situazione appare molto complicata: è capitato a diversi professionisti che, per la medesima tipologia di transazione, sia stata richiesta diversa documentazione da parte del notaio. Sul sito del notariato (www.notariato.it) è pubblicata una memoria nella quale si dice che “esclusa la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione, resteranno a carico del notaio gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del d.lgs. n. 192 del 2005 non toccati dalla legge di conversione. In particolare quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di dotare l’edificio dell’ACE e di metterlo a disposizione dell’acquirente; tuttavia […] nelle regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale […] si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica” [Appunti sull’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica di Mauro Leo e Maria Laura Mattia]. In Regione Lombardia la situazione appare chiara, dopo la pubblicazione della DGR 8745 del 15 gennaio 2009, nella quale, al punto 9.3, si conferma “l’obbligo di allegazione all’atto di trasferimento, nei casi in cui è posto l’obbligo di dotazione”. Il venditore che non allega tale documento all’atto sarà sanzionato secondo quanto previsto da una apposita legge regionale. |