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Sabato 20 Giugno 2009 08:36 |
LA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO DI REGIONE LOMBARDIA – Parte seconda Nelle premesse al documento che definisce la nuova procedura di calcolo allegato al Decreto Dirigenziale n° 5736 dell’11 giugno 2009, Regione Lombardia ha inserito una serie di precisazioni decisamente utili a chi svolge l’attività di certificazione energetica.
- Responsabilità del soggetto certificatore rispetto ai dati inseriti nella certificazione: nel caso in cui sia presente la relazione tecnica asseverata dal Direttore Lavori è possibile per il certificatore utilizzare i dati in essa contenuti, previa verifica, attraverso almeno un sopralluogo, della congruenza tra quanto dichiarato nella relazione e la realtà. E’ responsabilità del soggetto certificatore la garanzia della congruenza tra ACE e stato di fatto dell’edificio.
- Congruità dei dati catastali: è richiesto al soggetto certificatore di dare indicazione dell’effettiva destinazione d’uso dell’edificio (basandosi sulla classificazione contenuta all’articolo 3 del DPR 412/93) e contestualmente di indicarne la categoria catastale, allo scopo di verificare la congruità di tale dato.
- Obbligo della conservazione della documentazione: il certificatore è tenuto a conservare per i cinque anni successivi al deposito della pratica tutta la documentazione acquisita e utilizzata per svolgere la certificazione energetica. Sono citati, a solo titolo di esempio, la documentazione progettuale, la documentazione relativa all’impianto termico (libretto di impianto o di centrale, prova di combustione, scheda tecnica), planimetrie e visure catastali, oltre alla documentazione fotografica. Inoltre il soggetto certificatore deve conservare copia dell’ACE timbrato per accettazione dal Comune dove l’edificio è ubicato.
- Individuazione degli ambienti da considerare nella certificazione: nel calcolo devono essere considerati tutti gli ambienti riscaldati o mantenuti a temperatura controllata. E’ precisato che gli ambienti sprovvisti di sottosistema di emissione devono essere considerati nel calcolo se il loro volume è inferiore del 10% al volume complessivo dell’unità immobiliare. Tali spazi sono sempre considerati qualora collegati in modo permanente ad ambienti riscaldati mediante sistemi progettati a tale scopo.
- Standardizzazione del calcolo: si ipotizza un funzionamento continuo degli impianti con il mantenimento della temperatura interna costante nelle 24 ore (20°C in inverno e 26 °C in estate per destinazioni d’uso diverse da E6(1) ed E8) e una umidità relativa dell’aria interna costante e pari al 50%. (90% per destinazioni d’uso E6(1)).
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