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Linee Guida Nazionali - III

Giovedì 30 Luglio 2009 00:00

Certificazione energetica edifici

LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – Parte terza

Durata dell’attestato di certificazione energetica

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni. Tuttavia tale validità è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetici. A tale scopo è richiesta l’allegazione all’ACE del libretto di impianto o di centrale.

L’ACE è aggiornato ogni qualvolta si realizzino sull’edificio significative modifiche alle performance energetiche (ristrutturazioni edilizie superiori al 25% della superficie esterna, riqualificazione degli impianti termici con aumento del rendimento dei generatori di calore di almeno il 5%).

 

Campo di applicazione

Una novità significativa contenuta nelle Linee guida riguarda il fatto che su tutti gli immobili ricadenti nelle categorie di cui all’art.3 del DPR 412/93, compresi quelli sprovvisti di impianto termico, si applica la certificazione energetica. In assenza di impianto si ipotizza che l’immobile sia servito da apparecchi alimentati dalla rete elettrica (nel caso di involucro che non rispetta i requisiti prestazionali di legge) o da un impianto caratterizzato da un rendimento globale medio stagionale pari al valore limite fissato dalla normativa (nel caso di involucro che rispetta i requisiti prestazionali di legge).

 

Certificazione energetica di singoli appartamenti

Nel caso di edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. E’ possibile effettuare una certificazione energetica unica per quelle unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione sia nel caso di edifici con riscaldamento centralizzato che autonomo (in quest’ultimo caso tutte le unità immobiliari devono essere dotate della medesima tipologia di generatore). Nel caso di edifici con riscaldamento centralizzato senza contabilizzazione del calore, è prevista la possibilità di effettuare una certificazione unica che restituisce indicatori di prestazione energetica che sono ripartiti per ogni singolo alloggio proporzionalmente ai millesimi riscaldati.

 

Autodichiarazione del proprietario
E’ prevista la possibilità, in caso di compravendita, di non allegare all’atto l’ACE e di sostituirlo con una dichiarazione nella quale il proprietario autocertifica la scarsa qualità energetica dell’edificio oggetto di transazione, attribuendogli la classe G.
Ciò è possibile per edifici con superficie utile inferiore a 1000 m2.