Tutti gli articoli

Powered by mod LCA

Installazione delle sonde geotermiche

PDF Stampa E-mail
Giovedì 01 Aprile 2010 00:00

Nuove norme nazionali per lo sfruttamento dell'energia geotermica

Installazione delle sonde geotermicheLo scorso 11 febbraio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. lgs. n. 22/10 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 28 della L. 99/09”.

La norma nazionale regolamenta il rilascio dei permessi di ricerca e di coltivazione riferiti a:

  • Impianti di interesse nazionale e cioè che sfruttano le risorse geotermiche ad alta entalpia o comunque sono tali da assicurare una potenza erogabile complessiva di 20 MW termici;
  • Impianti di interesse locale e cioè che sfruttano le risorse geotermiche a bassa e media entalpia o comunque sono tali da assicurare una potenza erogabile complessiva inferiore a 20 MW termici.

All’art. 10 si afferma che le piccole utilizzazioni locali e cioè quelle che consentono di sfruttare il fluido geotermico a temperature inferiori a 15°C mediante pozzi profondi meno di 400 metri sono dati in concessione dalle Regioni, che sono invitate a predisporre procedure semplificate. In Regione Lombardia il 15 febbraio 2010 è stato approvato il “Regolamento regionale n. 7 per l’installazione di sonde geotermiche che non comportano prelievo di acqua”.

Il Regolamento prevede due procedure differenti per l’installazione di sonde geotermiche a seconda che esse raggiungano profondità inferiori o superiori a 150 metri.

  • Nel caso di profondità raggiunta inferiore a 150 m, l’installazione delle sonde è libera, previa registrazione dell’impianto nel Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG). Tale operazione avviene on line, collegandosi con il sito www.geotermia.cestec.eu.
  • Per impianti le cui sonde raggiungono una profondità superiore a 150 m, oltre alla registrazione al RSG, occorre ottenere l’autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

Nel caso invece di impianti geotermici che comportano il prelievo delle acque sotterranee occorre fare riferimento alla normativa nazionale e regionale in tema di derivazione delle acque pubbliche.

In Regione Emilia Romagna l’uso delle acque sotterranee e del sottosuolo è disciplinato sulla base del Regolamento regionale n. 41/01.
Nel caso di impianti con prelievo d’acqua (open loop) è necessario il rilascio di una concessione e l’attivazione di una Conferenza di servizi con la Provincia competente.

Per quanto riguarda gli impianti senza prelievo di acqua (closed loop) non esiste una normativa regionale specifica e pertanto si fa ricorso alla norma nazionale. La competenza amministrativa è posta in capo all’STB (Servizio Tecnico di Bacino) della Regione Emilia Romagna e al Comune. Non è necessaria concessione, ma autorizzazione nella quale sono specificate le prescrizioni previste a tutela della risorsa idrica.

Nella sezione NORMATIVA riservata agli utenti registrati, puoi trovare il testo integrale delle norme