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Il Decreto Legislativo n. 28/2011

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Lunedì 30 Maggio 2011 00:00

gazzettaLa politica dell’Unione europea in campo energetico si riassume nella strategia del 20 – 20 – 20, che prevede entro il 2020:

  • una riduzione del 20% dei consumi da fonti primarie, tramite un aumento dell’efficienza energetica;
  • una riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti;
  • un aumento del 20% della quota di fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali. 

Per ottemperare all’ultimo obiettivo, l’Unione europea ha pubblicato la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, recepita in Italia dal recente decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Importanti le novità introdotte dal provvedimento.

 

  • E’ specificata la modalità di ottenimento delle procedura autorizzative richieste per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (titolo II – capo I); il decreto prevede diversi iter autorizzativi a seconda della tipologia e delle caratteristiche dell’impianto: autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata (che deve essere presentata al comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori), comunicazione al comune con relazione asseverata da parte di un professionista.
  • Sono state fissati gli obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Le regioni e le province autonome che hanno normato in materia di efficienza energetica hanno 6 mesi di tempo per adeguare i propri strumenti normativi e hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti contenuti nel decreto. In particolare è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Nell’allegato 3 “Obblighi per nuovi edifici e edifici sottoposti a ristrutturazioni pesanti” si ribadisce che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo che coprano il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente essi devono garantire che il ricorso a fonti rinnovabili copra i consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in una percentuale variabile a seconda della data di presentazione del titolo abilitativo. Per la precisione tale percentuale è posta pari a: 
  • il 20%, quando il titolo è stato presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35%, quando il titolo è stato presentato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50%, quando il titolo è stato presentato dopo il 1 gennaio 2017. Il decreto sottolinea che gli obblighi non sono da applicarsi nel caso in cui l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e non possono essere soddisfatti con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. Gli obiettivi previsti per edifici privati sono incrementati del 10% nel caso di edifici pubblici, per sottolineare il ruolo esemplare che l’amministrazione pubblica deve rivestire.
  • A proposito delle modalità di incentivazione del solare fotovoltaico, il decreto prevede che il conto energia, così come approvato dal D.M. Sviluppo economico 6 agosto 2010 sia applicato a tutti gli impianti che entreranno in funzione entro il 31 maggio 2011 (data che sarà prorogata al 31 agosto). Le nuove tariffe incentivanti saranno stabilite da apposito decreto ministeriale che fisserà anche i limiti annuali di potenza cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere tali tariffe. Esse saranno certamente più basse rispetto alle attuali dato che terranno conto del fatto che i costi delle tecnologie e degli impianti si sono ridotti negli ultimi anni.
  • Il decreto prevede anche l’incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica. Sono previsti incentivi per interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. L’incentivo è commisurato all’energia prodotta o ai risparmi energetici generati dagli interventi; ha una durata massima di 10 anni ed è costante per tutto il periodo di diritto. Le modalità operative saranno fissate da apposito decreto, pubblicato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. lgs. 28/11, saranno stabiliti i valori degli incentivi in base alla tipologia di intervento e tenendo conto dell’effetti scala.
  • Per quanto riguarda lo sviluppo delle reti tecnologiche, è da sottolineare la creazione di un fondo di garanzia per il teleriscaldamento presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato da 0,05 c€/m3, calcolato sui consumi di gas metano e posto a carico dei clienti finali. I comuni sopra i 50.000 abitanti devono definire Piani di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, mentre i comuni più piccoli possono definire tali piani anche associadonsi, coordinati dalle rispettive province.