Tutti gli articoli

Powered by mod LCA

Diagnosi Energetica - CE 2006/32

PDF Stampa E-mail
Venerdì 01 Maggio 2009 20:44

Dal punto di vista dell'Unione Europea all'applicazione

Direttiva CE 2006/32

Con la direttiva europea 2006/32 sull’efficienza negli usi finali di energia, l’Unione Europea ha imposto agli Stati Membri, nel caso di edifici pubblici sottoposti a ristrutturazione, di fare ricorso alla diagnosi energetica, vista come uno strumento in grado di permettere il conseguimento di significativi risparmi energetici.

Al di là del suo utilizzo in contesti pubblici, la diagnosi rappresenta la naturale evoluzione della certificazione energetica e dunque sempre più spesso sentiremo parlare di questo strumento di analisi.

La diagnosi energetica ha lo scopo di far conoscere all’utente che desidera effettuare interventi di risparmio energetico su un edificio, lo stato di fatto, gli eventuali elementi ”malati” sui quali intervenire e il risparmio ottenibile, rispetto alla situazione di partenza, al fine di effettuare le verifiche dell’efficacia economica dell’intervento. Si forniscono in questo modo al decisore tutti gli elementi conoscitivi per permettere di pianificare in modo consapevole gli eventuali investimenti.

In nessuno strumento normativo è stato definito uno schema tipo di diagnosi energetica. Tuttavia la buona prassi prevede che il tecnico che redige il documento affronti le seguenti fasi:

  • Acquisizione dei dati disponibili (progetti, relazioni tecniche, modalità contrattuali di fornitura dell’energia, analisi dei consumi storici ripartiti per vettore, dati climatici reali del sito) e acquisizione dei dati mediante rilievo considerando l’effettivo uso dell’edificio (contesto territoriale, aspetti tipologici e distributivi, caratteristiche costruttive, descrizione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici asserviti all’illuminazione);
  • Definizione del bilancio energetico di riferimento elaborato sulla base di un modello di calcolo e individuazione delle criticità mediante l’analisi dei risultati e delle indicazioni ottenute dal bilancio energetico;Definizione degli interventi di riqualificazione da valutare tramite la quantificazione dei flussi energetici che possono determinarsi successivamente alla realizzazione degli interventi, con quantificazione del risparmio energetico ottenibile;
  • Analisi economica degli interventi, attraverso la definizione degli scenari (ad esempio tramite il calcolo del tempo di pay back, del tasso interno dell’investimento o del Net Present Value) e calcolo delle emissioni di CO2 equivalente evitate (utilizzando fattori di emissione standardizzati) per la quantificazione delle esternalità ambientali.

Occorre infine ricordare che qualunque tecnico abilitato alla professione può redigere una relazione di diagnosi energetica: infatti non esiste alcun elenco a cui occorre essere iscritti, così come succede invece per la certificazione energetica.