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Lunedì 21 Dicembre 2009 11:12 |
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IMPORTANTI NOVITA’ IN REGIONE LOMBARDIA IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il giorno 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto n. 14006 avente ad oggetto “Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 del’11 giugno 2009”.
Sono davvero importanti le novità contenute per chi è certificatore in Lombardia.
- E’ modificata la definizione edificio di nuova costruzione: la nuova definizione prevede che debba essere considerato di nuova costruzione quell’edificio la cui richiesta di permesso a costruire o DIA per interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione sia stata presentata dopo l’11 giugno 2009 (data di entrata in vigore della nuova procedura). E’ importante questa precisazione poiché per gli edifici esistenti è prevista la possibilità di calcolo forfettario.
- Per quanto riguarda le modalità di calcolo, è prevista la possibilità anche per gli edifici di nuova costruzione di fare il calcolo forfettario del coefficiente di scambio termico per trasmissione (quindi utilizzare i fattori correttivi sulle strutture disperdenti a confine con ambienti non riscaldati) e della capacità termica per unità di superficie: fino ad oggi per queste due grandezze era imposto sul nuovo il calcolo puntuale. Per quanto riguarda il calcolo dei ponti termici invece permane l’obbligo per le nuove edificazioni di effettuare il calcolo puntuale.
- Qualora l’ACE debba essere prodotto per rendere efficace la fine lavori relativa ad interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione per i quali la richiesta di rilascio del titolo sia stata protocollata tra il 1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, viene lasciata la possibilità al soggetto certificatore di svolgere i calcoli con la nuova procedura di cui al Decreto n. 5796 (e dunque utilizzando il nuovo CENED+) oppure con la vecchia procedura contenuta nel Decreto n. 15833 (e dunque con il software CENED).
- E’ ribadita la clausola di cedevolezza e dunque è stato esplicitato che in Regione Lombardia non ha alcuna validità l’autodichiarazione di scarsa qualità energetica da parte del venditore, prevista dalle Linee Guida nazionali.
Tutte le modifiche e le precisazioni hanno validità a partire dal 15 gennaio 2010. |