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Venerdì 10 Aprile 2009 11:09 |
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE EMILIA ROMAGNA Con la Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08 la Regione Emilia Romagna ha regolamentato il processo di certificazione energetica degli edifici. In una fase transitoria, che si è esaurita con il 31 dicembre 2008, è stata prevista la convivenza di qualificazione e certificazione energetica.
Dal 1 gennaio 2009 il solo ACE rispetta quanto previsto ai punti 5, 6 e 7 del citato DAL. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nel caso di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile superiore ai 1000 metri quadri. Attualmente l’attestato è poi obbligatorio nel caso di compravendita di interi immobili, mentre lo sarà nel caso di transazione onerosa di singola unità immobiliare a partire dal 1 luglio 2009. L’obbligo di certificazione per edifici locati entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2010. La tempistica stabilita dall’Emilia Romagna risulta dunque essere in sintonia con quella decretata da Regione Lombardia. A differenza però del caso lombardo, in Regione Emilia Romagna non è stata stabilita una specifica procedura di calcolo. L’allegato 8 del DAL 156/08 fissa la metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici. In particolare, per gli algoritmi di calcolo, si rimanda alla normativa tecnica (norme UNI TS 11300) o ad altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Vengono invece descritti i metodi di calcolo e la loro relativa modalità di utilizzo: - Metodo di calcolo di progetto o standardizzato, da utilizzarsi nel caso di nuovi edifici, di ristrutturazioni integrali e demolizioni e ricostruzioni: la valutazione della prestazione energetica avviene utilizzando come dati di input quelli contenuti nei documenti progettuali;
- Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio, da utilizzarsi in caso di edifici esistenti: in questo caso i dati in ingresso devono essere ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio (ricavati mediante rilievo, per analogia costruttiva o sulla base della valutazione dei consumi energetici reali).
E’ prevista infine una modalità semplificata nel caso di certificazione di singole unità immobiliari: è possibile certificarne una rappresentativa, in presenza di più unità con le medesime caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche. |