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Domenica 01 Marzo 2009 12:41 |
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LOMBARDIA La nuova delibera della Giunta Regionale della Lombardia in tema di efficienza energetica degli edifici, la DGR VIII/8745, regolamenta la certificazione energetica degli edifici lombardi. Sono stati sostanzialmente riconfermati tutti i casi in cui la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria.Per tutti i titoli abilitativi, rilasciati dopo il 1 settembre 2007 e richiesti per nuove costruzioni, per demolizioni e ricostruzioni, per ristrutturazioni edilizie che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente, per ampliamenti volumetrici che comportino un aumento del volume superiore al 20% dell’esistente e per recuperi di sottotetti a fini abitativi, è obbligatoria la produzione dell’attestato di certificazione energetica, pena l’inefficacia della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La certificazione energetica degli edifici, poi, risulta essere ancora obbligatoria nel caso di transazione a titolo oneroso di interi edifici (lo sarà anche nel caso di compravendita di singola unità immobiliare dopo il 1 luglio 2009), nel caso nuova stipula o di rinnovo di contratti Servizio energia e di contratti di gestione degli impianti termici qualora il committente sia un soggetto pubblico; quest’ultima fattispecie, peraltro già presente nel D. Lgs 192/05, rappresenta in Regione Lombardia una novità dell’ultima delibera. Per accedere agli incentivi e ad agevolazioni fiscali finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e degli impianti, è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, dunque anche nel caso di richiesta di detrazioni del 55%, eccetto i casi di posa di pannelli solari termici e sostituzione dei serramenti, per i quali è prevista una modalità semplificata. La delibera VIII/8745 presenta, all’allegato C, un nuovo modello di attestato di certificazione energetica che entrerà in vigore con la pubblicazione della nuova procedura di calcolo (ormai prossima). Le novità sono sostanziali: l’attestato, che si sviluppa su due pagine e non più su una come l’attuale, contiene due classificazioni energetiche dell’edificio: ritroviamo la classificazione in base all’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH) a cui si aggiunge una classificazione, questa volta indipendente dalla zona climatica di ubicazione dell’edificio, relativa all’indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva (ETC). Tra i titoli di studio necessari per potere diventare Soggetto certificatore è stato inserito il diploma di perito agrario; è stata poi tolta la possibilità si iscriversi all’elenco regionale tramite esperienza maturata: da ora in avanti l’unica strada per l’iscrizione è quella della frequentazione con profitto di un corso accreditato da Cestec SpA.
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