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Venerdì 20 Marzo 2009 16:26 |
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IL GOVERNO ITALIANO EMANA I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DEL D.LGS. 192/05
Il 6 marzo 2009, con un forte ritardo rispetto alle previsioni, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema del DPR attuativo del Decreto legislativo 192/05. All’art. 4 di questo schema sono illustrati i “Criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti” che sostanzialmente riconfermano quanto previsto all’allegato I del D. lgs. 192/05 che contiene indicazioni circa la prestazione energetica degli edifici nel regime transitorio (che andrà ad esaurirsi con la pubblicazione di questo DPR).Sono presenti, tuttavia, alcune significative novità: - Indicazione di un valore limite per il fabbisogno specifico di energia netta per la climatizzazione estiva variabile a seconda della zona climatica in cui è ubicato l’edificio e della destinazione d’uso dello stesso;
- Impossibilità di passaggio da una tipologia di impianto di climatizzazione centralizzato ad autonomo, qualora le unità immobiliari coinvolte siano superiori a 4 o comunque il generatore di calore abbia una potenza nominale superiore a 100 kW;
- Indicazione di specifici requisiti che devono essere posseduti dagli impianti a biomassa affinché siano considerati impianti a fonti rinnovabili (in particolare la tipologia di biomassa, i limiti di emissione e il rendimento nominale devono essere conformi a quanto previsto nel D. lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”);
- Individuazione di prestazioni più restrittivi nel caso di interventi su edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico (riduzione dei valori limite del 10%, obbligo di impianti centralizzati e incremento del valore limite del rendimento globale stagionale).
È stato riconfermato poi l’obbligo di dotare i nuovi edifici e quelli oggetto di ristrutturazione con impianti alimentati da fonti rinnovabili sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica (anche se in questo caso non sono individuate le prescrizioni minime rimandate a un successivo provvedimento). All’art. 6 viene ribadita la clausola di cedevolezza, per la quale i contenuti del DPR andranno a valere nelle sole regioni e province autonome che non hanno recepito la direttiva europea 2002/91. Tuttavia a chi ha già deliberato viene richiesto di uniformare i propri provvedimenti a quelli nazionali nell’ottica di un graduale riavvicinamento delle disposizioni. Nella sezione NORMATIVA riservata agli utenti registrati, puoi trovare il testo integrale del d.lgs. 192/05 |